Allo scopo di favorire l'impiego del reattore nucleare CIRENE per la produzione di energia elettrica e per attivita' sperimentali dimostrative di tecnologie sviluppate in Italia, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) sono autorizzati a costituire una societa' per azioni per l'esercizio dell'impianto e per l'espletamento delle attivita' strumentali rispetto all'esercizio stesso. Alla costituzione della societa' di cui al comma precedente si provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nell'atto costitutivo dovra' essere previsto il numero dei componenti il consiglio di amministrazione ed indicati i criteri con i quali l'ENEA e l'ENEL procederanno proporzionalmente nel proprio ambito alla nomina degli stessi sulla base delle esperienze gia' effettuate; dovra' essere altresi' prevista la composizione del collegio sindacale con la partecipazione, tra gli altri, di un rappresentante del Ministero del tesoro. Dopo il completamento della costruzione e l'esecuzione delle prove non nucleari e comunque prima della fase di caricamento del combustibile, la titolarita' del nulla-osta di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sara' trasferita alla societa' di cui al primo comma, alla quale saranno direttamente rilasciati la licenza di esercizio ed ogni ulteriore atto autorizzativo previsto dalle leggi vigenti. Successivamente al completamento della costruzione dell'impianto e alle prove di collaudo, l'ENEL e l'ENEA possono consentire ad imprese appartenenti al settore dell'industria sistemista di partecipare alla societa' di cui al primo comma in misura non superiore complessivamente al venti per cento del capitale sociale. L'energia elettrica prodotta dall'impianto deve essere ceduta all'ENEL sulla base di apposita convenzione da stipulare in conformita' alle direttive del CIPE.
Testo vigente dal 11 giugno 1985
