Art. 51 — Scioglimento del Consiglio regionale
Lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione, e' proposto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo seguente e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
