capo II — CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
- Art. 41 — Commissione di controllo Sull'Amministrazione regionale
- Art. 42 — (Posizione dei funzionari membri della commissione) I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono
- Art. 43 — Segretario della Commissione
- Art. 44 — Spesa per il funzionamento della Commissione
- Art. 45 — Esecutività delle deliberazioni degli organi regionali non soggette al controllo di merito
- Art. 46 — Deliberazioni soggette al controllo di merito
- Art. 47 — Esecutività delle deliberazioni soggette a controllo di merito
- Art. 48 — Riesame delle deliberazioni soggette a controllo di merito
- Art. 49 — Deliberazioni di urgenza
- Art. 50 — Sostituzione della Giunta o del Presidente regionale
- Art. 51 — Scioglimento del Consiglio regionale
- Art. 52 — Commissione parlamentare per le questioni regionali
- Art. 53 — Amministrazione straordinaria della Regione
- Art. 54 — Pubblicazione dei decreti di scioglimento dei Consigli regionali