Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 50 — Sostituzione della Giunta o del Presidente regionale

Quando la Giunta regionale o il Presidente compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Governo puo' invitare il Consiglio regionale a provvedere alla loro sostituzione. L'invito e' fatto dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri. Su richiesta del Commissario del Governo, la convocazione a tal fine del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art50 · fonte del testo