Art. 53 — Amministrazione straordinaria della Regione
La Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall'art. 126, ultimo comma, della Costituzione. A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, e' attribuita, a carico del bilancio della Regione, un'indennita' nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali ai sensi dell'art. 29.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
