Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 53 — Amministrazione straordinaria della Regione

La Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall'art. 126, ultimo comma, della Costituzione. A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, e' attribuita, a carico del bilancio della Regione, un'indennita' nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali ai sensi dell'art. 29.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art53 · fonte del testo