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La Corporazione, nel ramo di sua competenza, ha facolta' di stabilire, nei modi di cui al secondo comma dell'art. 8, le tariffe per le prestazioni ed i servizi economici, e quelle dei prezzi dei beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 18 agosto 1943

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urn:nir:stato:legge:1934-02-05;163~art10 · fonte del testo