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[1]Le norme, gli accordi e le tariffe, di cui agli articoli precedenti, sono soggetti all'approvazione dell'assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni e diventano obbligatori quando siano pubblicati con decreto del Capo del Governo, da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.
[2]Per le sanzioni, nei casi di inosservanza di dette norme, accordi e tariffe, da parte dei singoli, si osservano le disposizioni legislative relative ai contratti collettivi di lavoro.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 18 agosto 1943
