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[1]Le norme, gli accordi e le tariffe, di cui agli articoli precedenti, sono soggetti all'approvazione dell'assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni e diventano obbligatori quando siano pubblicati con decreto del Capo del Governo, da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

[2]Per le sanzioni, nei casi di inosservanza di dette norme, accordi e tariffe, da parte dei singoli, si osservano le disposizioni legislative relative ai contratti collettivi di lavoro.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 18 agosto 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-02-05;163~art11 · fonte del testo