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[1]La Corporazione da' parere su tutte le questioni che comunque interessino il ramo di attivita' economica per cui e' costituita, ogni qualvolta ne sia richiesta dalle pubbliche Amministrazioni competenti.
[2]Il Capo del Governo puo', con suo decreto, stabilire che, per determinate materie, le pubbliche Amministrazioni debbano richiedere il parere delle Corporazioni competenti.
[3]Con il decreto istitutivo della Corporazione o con successivo decreto, da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, il Capo del Governo puo' sopprimere le Commissioni consultive esistenti per il ramo di attivita' economica per cui la Corporazione e' costituita, qualunque sia la natura del provvedimento istitutivo di dette Commissioni.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 18 agosto 1943
