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Il tentativo di conciliazione delle controversie collettive di lavoro e' esperito dalla Corporazione per mezzo di un Collegio di conciliazione, composto di membri della Corporazione stessa, scelti di volta in volta dal presidente, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto delle singole controversie.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 18 agosto 1943
