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[1]Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.
[2]Il Governo del Re ha facolta' di emanare norme per coordinare la presente legge con le leggi 3 aprile 1926, n. 563; 20 marzo 1930, n. 206; 16 giugno 1932, n. 834; 12 gennaio 1933, n. 141; e con le altre leggi dello Stato.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 18 agosto 1943
