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Le Corporazioni sono presiedute da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, nominati con decreto del Capo del Governo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 24 settembre 1936, n. 1850, convertito senza modificazioni dalla L. 14 gennaio 1937, n. 157, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le Corporazioni sono presiedute dal Capo del Governo o dal Ministro per le corporazioni".

Testo in vigore dal 27 ottobre 1936 al 18 agosto 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 ottobre 1936

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1934 al 27 ottobre 1936.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 24 settembre 1936, n. 1850, convertito senza modificazioni dalla L. 14 gennaio 1937, n. 157, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le Corporazioni sono presiedute dal Capo del Governo o dal Ministro per le corporazioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-02-05;163~art2 · fonte del testo