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Le Corporazioni sono presiedute da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, nominati con decreto del Capo del Governo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 settembre 1936, n. 1850, convertito senza modificazioni dalla L. 14 gennaio 1937, n. 157, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le Corporazioni sono presiedute dal Capo del Governo o dal Ministro per le corporazioni".
Testo in vigore dal 27 ottobre 1936 al 18 agosto 1943
