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[1]Il Capo del Governo, per questioni concernenti rami diversi di attivita' economica, puo' ordinare che siano convocate insieme due o piu' Corporazioni.
[2]Le Corporazioni unite hanno, rispetto alle dette questioni, gli stessi poteri che dagli articoli che seguono sono attribuiti alle singole Corporazioni.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 18 agosto 1943
