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[1]Il Capo del Governo, con suo decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato corporativo centrale, puo' costituire Comitati corporativi per la disciplina dell'attivita' economica riferentesi a determinati prodotti, chiamando a farne parte le rappresentanze delle categorie economiche, delle Amministrazioni statali interessate e del Partito Nazionale Fascista.

[2]Le deliberazioni dei suddetti Comitati corporativi sono sottoposte all'approvazione delle Corporazioni competenti e dell'assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 18 agosto 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-02-05;163~art6 · fonte del testo