D.Lgs. Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369
Il D.Lgs. Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e agli articoli 8 e 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721".