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Gli accordi stipulati, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, da associazioni sindacali che siano collegate da una Corporazione, devono, prima della approvazione di cui all'art. 11 della presente legge, essere sottoposti al parere della Corporazione.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 18 agosto 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-02-05;163~art9 · fonte del testo