Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Rapporti tra processo penale e giudizio disciplinare ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006 - Accertamento dei fatti contenuto in sentenza penale passata in giudicato - Nuova valutazione nel giudizio disciplinare - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di rapporti tra il procedimento penale e quello disciplinare riguardante magistrati, il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale nella sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità operato nel giudizio penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Sezione disciplinare del CSM che aveva ritenuto l'esito assolutorio del giudizio penale non vincolante, in quanto dovuto alle modalità procedimentali (limiti di utilizzabilità di alcuni elementi istruttori) con le quali in sede penale era stata ritenuta insussistente la prova del fatto reato, ricostruendo l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo differente da quello risultante dalla sentenza dibattimentale, passata in giudicato).
Cass. civ. n. 3848/2026Sez. URv. 677323-03
Riguarda ancheart. 20 d.lgs. 109/2006art. 1 d.lgs. 109/2006art. 2 d.lgs. 109/2006art. 3 d.lgs. 109/2006
Precedenti: 661709-01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Art. 15, comma 8, d.lgs. n. 109 del 2006 - Sospensione dei termini del procedimento disciplinare per esercizio di azione penale - Provvedimento di revoca all’esito del passaggio in giudicato della sentenza penale - Natura dichiarativa ed effetto retroattivo - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'ordinanza che, in dipendenza dell'avvenuto esercizio dell'azione penale "per il medesimo fatto", dispone la sospensione dei termini del procedimento disciplinare, ex art. 15, comma 8, lett. a, del d.lgs. n. 109 del 2006, così come il provvedimento che la revoca, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza penale, hanno natura dichiarativa dell'effetto sospensivo realizzatosi ope legis, essendo meramente ricognitivi della "medesimezza" del fatto, ed operano entrambi con effetto retroattivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Sezione disciplinare del CSM nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di decadenza per superamento dei termini previsti dall'art. 15, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 109 del 2006, sollevata dalla difesa dell'incolpato, atteso che, ai fini del calcolo del periodo di sospensione, occorre doverosamente fare riferimento alla data di esercizio dell'azione penale come momento iniziale e, come termine finale, a quella del passaggio in giudicato della sentenza penale, prescindendo dalla formale emissione del provvedimento di revoca da parte del Procuratore Generale, intervenuta ben nove mesi dopo).
Cass. civ. n. 3848/2026Sez. URv. 677323-01
Riguarda ancheart. 15 d.lgs. 109/2006
Precedenti: 670668-01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Estensibilità della disciplina del processo penale - Limiti - Clausola di compatibilità - Ratio legis - Conseguenze in tema di applicabilità dell'art. 270 c.p.p. - Contrasto con l'art. 8 CEDU e con l'art. 15, par. 1, direttiva 2002/58/CE - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, le disposizioni del d.lgs. n. 109 del 2006 che prescrivono l'applicazione delle regole del codice di procedura penale nei limiti della loro compatibilità con il procedimento speciale - ossia gli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) - trovano fondamento nella particolare natura e rilevanza del bene protetto, il prestigio dell'ordine giudiziario, la quale giustifica una disciplina differenziata volta a bilanciare l'esigenza di una sua più rigorosa tutela ed il diritto di difesa del singolo magistrato, sicché l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dei limiti di utilizzazione delle intercettazioni acquisite aliunde, previsti dall'art. 270 c.p.p., è pienamente conforme al dettato costituzionale e 8 <!-- pag. 9 --> SEZIONI UNITE non contrasta con l'art. 8 della CEDU, sussistendo entrambe le condizioni richieste dalla Corte EDU per la legittimità di limitazioni del diritto alla riservatezza, ossia il riscontro di una "base legale" per l'utilizzo delle intercettazioni nel procedimento ad quem (costituita dagli stessi artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del 2006) e la garanzia del diritto di difesa dell'incolpato in relazione alla validità e all'efficacia probatoria delle intercettazioni acquisite aliunde, diritto che nell'ordinamento interno è assicurato dal carattere giurisdizionale dell'intero procedimento e dalla facoltà di contestare tanto la ritualità degli atti con cui sono state disposte in sede penale le intercettazioni poste a fondamento dell'incolpazione, quanto la conformità delle trascrizioni al contenuto delle tracce sonore, delle quali va disposta l'acquisizione ove richiesta.
Cass. civ. n. 3848/2026Sez. URv. 677323-02
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 14 Costituzioneart. 15 Costituzioneart. 270 Codice di procedura penaleart. 16 d.lgs. 109/2006art. 18 d.lgs. 109/2006
Precedenti: 671516-02, 660918-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).