Art. 42 — Abrogazioni di norme incompatibili
Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge. Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, cessano di funzionare i tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
