Disp. X cost. (Disposizioni transitorie e finali)
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
