I canoni di affitto sono determinati con le modalita' di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. L'assegnazione potra' essere disposta soltanto limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e dovra', in ogni caso, essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio.

Testo vigente dal 27 marzo 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-14;76~art3 · fonte su Normattiva