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La somma prevista dall'art. 1 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1965-66.

Testo in vigore dal 19 giugno 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-05-05;524~art2 · fonte del testo