Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 1956 al 16 dicembre 2010. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La costruzione ed eventualmente l'esercizio dei due aeroporti di cui all'art. 1 possono essere affidati in concessione a un ente pubblico. Il concorso statale non puo' superare il 60 per cento del costo di costruzione riconosciuto ammissibile. La durata della concessione non puo' oltrepassare gli anni trenta dall'apertura dell'aeroporto al traffico aereo. La concessione e' accordata con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed e' disciplinata, anche per quanto riguarda i rapporti tecnici e finanziari, da apposita convenzione da approvarsi con il decreto di concessione o con successivo decreto emanato con la stessa procedura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-05-05;524~art3 · fonte del testo