Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1956 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

La costruzione ed eventualmente l'esercizio dei due aeroporti di cui all'art. 1 possono essere affidati in concessione a un ente pubblico. Il concorso statale non puo' superare il 60 per cento del costo di costruzione riconosciuto ammissibile. La durata della concessione non puo' oltrepassare gli anni trenta dall'apertura dell'aeroporto al traffico aereo. La concessione e' accordata con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed e' disciplinata, anche per quanto riguarda i rapporti tecnici e finanziari, da apposita convenzione da approvarsi con il decreto di concessione o con successivo decreto emanato con la stessa procedura.

Testo in vigore dal 19 giugno 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-05-05;524~art3 · fonte del testo