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Tutte le opere per la costruzione degli aeroporti civili previsti dal primo comma dell'art. 1, da eseguire in conformita' dei relativi progetti approvati dopo la prescritta istruttoria, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili, a tutti gli effetti di legge. Le espropriazioni necessarie in dipendenza della costruzione degli aeroporti previsti dal primo comma dell'art. 1 debbono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e ultimate entro quattro anni dalla stessa data. Gli enti concessionari provvedono direttamente alle operazioni di esproprio sulla base dei relativi piani approvati dal Ministero della difesa. L'indicazione delle indennita' offerte previste dall'art. 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere fatta sulla base di stime eseguite dagli Uffici tecnici erariali. Tali stime sostituiscono, per tutti gli effetti dell'art. 48 della legge citata, le perizie previste dall'art. 32 della legge medesima.

Testo in vigore dal 19 giugno 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-05-05;524~art4 · fonte del testo