Lo Stato inviante o le persone fisiche e giuridiche che agiscano per suo conto sono esenti da ogni imposta tassa o tributo di qualsiasi genere (statale, regionale, provinciale, comunale ed altro) relativi:
- a)alla proprieta' od al possesso a qualsiasi titolo di terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, adibiti esclusivamente per gli scopi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 della presente Convenzione, ad eccezione delle tasse od altri tributi esatti quale corrispettivo di servizi pubblici o a titolo di migliorie, nella misura in cui detti immobili se ne avvantaggino;
- b)ai contratti od agli atti relativi all'acquisto dei beni immobili per gli scopi suindicati;
- c)alla proprieta', al possesso od all'uso di beni mobili utilizzati per scopi consolari.
Testo vigente dal 13 maggio 1957
