Art. 7 (Convenzione autonomo del porto di Genova)
Tenuto conto che la Societa' "Piaggio e C." si propone, nel comune interesse, d'intraprendere nel suo stabilimento di Genova-Sestri l'industria delle costruzioni e riparazioni aeronautiche, il Consorzio autonomo del porto di Genova concedera' alla predetta Societa', in relazione anche a quanto previsto dall'art. 2 della presente convenzione, per la durata di anni venti a decorrere dall'entrata in esercizio dell'aeroporto, l'utilizzazione gratuita dello stesso ai fini della suddetta industria e cioe' per prove a terra e in mare o in volo, per manutenzione, revisioni riparazioni, e collaudi dei propri apparecchi e di quelli dei di lei committenti, tanto sul campo terrestre che sullo specchio d'acqua, per la discesa al quale saranno disposti adatti scivoli. La regolamentazione dell'esercizio dell'aeroporto che sara' concordata fra il ripetuto Consorzio e il Ministero della difesa Aeronautica dovra' tener conto delle facolta' attribuite alla Societa' "Piaggio e C." nella ovvia intesa pero' che dette facolta' dovranno essere esercitate in modo da non intralciare il funzionamento dell'aeroporto e dell'idroscalo. I contraenti prendono atto dell'avvenuto subingresso della Societa' "Piaggio e C." nella concessione dell'area demaniale precedentemente occupata dallo stabilimento Odero Terni-Orlando.
Testo vigente dal 8 maggio 1954
