Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1950 al 19 gennaio 1965. Leggi il testo vigente →
Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarra' con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono autorizzati impegni nei seguenti limiti: lire 154.000.000 nell'esercizio 1949-50; lire 154.000.000 nell'esercizio 1950-51; lire 159.500.000 nell'esercizio 1951-52. La somma complessiva di lire 16.362.500.000 occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente sara' stanziata in bilancio in ragione di lire 154.000.000 nell'esercizio 1949-50, di lire 308.000.000 nell'esercizio 1950-51, di lire 467.500.000 annue negli esercizi dal 1951-52 al 1983-84, di lire 313.500.000 nell'esercizio 1984-85 e di lire 159.500.000 nell'esercizio 1985-86. Le somme occorrenti per il pagamento delle annuali di cui al presente articolo saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1985-86 compreso.
Testo in vigore dal 21 settembre 1950 al 19 gennaio 1965
