E' autorizzato il limite d'impiego di lire 240.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. Detti alloggi possono essere costruiti anche in localita' che non siano capoluoghi di Provincia. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 ottobre 1966, n. 931
1La L. 18 ottobre 1966, n. 931 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1959, n. 134, e' autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 132.000.000."
Testo vigente dal 29 novembre 1966
