Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1974 al 22 dicembre 2008. 132 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il programma di costruzione degli alloggi previsto dalla presente legge e' concordato tra l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'ente o la persona designati dal Governo in relazione agli accordi stipulati in Roma in data 11 ottobre 1963 ed a Vienna il 5 dicembre 1967, debitamente ratificati, tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite. Con apposita convenzione da stipularsi tra l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'ente o la persona designati come al precedente comma, saranno stabilite le modalita' di assegnazione e di gestione degli alloggi costruiti, in applicazione della presente legge. Detti alloggi resteranno in proprieta' dell'Istituto predetto e non potranno avere destinazione diversa da quella di cui al precedente articolo 1 finche' permarranno le esigenze dallo stesso previste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-07-26;362~art2 · fonte del testo