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Il programma di costruzione degli alloggi previsto dalla presente legge e' concordato tra l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'ente o la persona designati dal Governo in relazione agli accordi stipulati in Roma in data 11 ottobre 1963 ed a Vienna il 5 dicembre 1967, debitamente ratificati, tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite. Con apposita convenzione da stipularsi tra l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'ente o la persona designati come al precedente comma, saranno stabilite le modalita' di assegnazione e di gestione degli alloggi costruiti, in applicazione della presente legge. Detti alloggi resteranno in proprieta' dell'Istituto predetto e non potranno avere destinazione diversa da quella di cui al precedente articolo 1 finche' permarranno le esigenze dallo stesso previste.

Testo in vigore dal 22 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;362~art2 · fonte del testo