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I mutui che l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste contrarra' con la Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 1, sono garantiti dallo Stato secondo le norme di cui alla legge 8 aprile 1954, n. 144, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Testo in vigore dal 22 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;362~art4 · fonte del testo