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La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere a suo totale carico le spese per la realizzazione, da parte degli enti locali e loro consorzi, delle opere, attrezzature e impianti per l'esercizio di attivita' sportive di formazione, previsti dai progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1976 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1975-12-27;781~art1 · fonte del testo