Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1976 al 22 dicembre 2008. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La ripartizione delle somme previste dai progetti speciali per gli impianti sportivi, di intesa con le regioni e gli enti locali, deve essere proporzionale alla popolazione delle singole province interessate e dare priorita' ai comuni e ai loro consorzi e ai quartieri particolarmente popolosi carenti di impianti sportivi di base. Le regioni sono tenute a presentare i programmi di cui alla presente legge entro due mesi dalla richiesta della Cassa per il Mezzogiorno. In caso di inadempienza provvedera' di ufficio la Cassa stessa. Al fine di ottenere una equa ripartizione dei finanziamenti dovra' essere tenuto conto altresi' degli interventi gia' effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di impianti sportivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-12-27;781~art3 · fonte del testo