Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1976 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Gli impianti di formazione sportiva di cui alla presente legge nei comuni del Mezzogiorno e loro consorzi, superiori ai 10.000 abitanti, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- 1)impianti all'aperto ad uso multiplo per l'atletica leggera, la pallacanestro, la palla a volo, il tennis, il pattinaggio, la palla a mano e il rugby;
- 2)palestre coperte di esercizio sportivo, utilizzabili anche per la pallacanestro, la palla a volo, la scherma, il pugilato e la lotta;
- 3)piscine coperte con dimensioni massime di metri 25 per 15;
- 4)installazioni, percorsi, attrezzature fisse e mobili, spogliatoi e servizi per le attivita' ricreative e sportive nelle aree di verde pubblico esistenti o in progetto;
- 5)impianti fissi per il canottaggio e la canoa. L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere data priorita' alle attivita' formative e ricreative, ivi comprese quelle scolastiche. I comuni e i loro consorzi uniformano, ai fini della presente legge, la loro attivita' ai principi del decentramento e della partecipazione di cittadini alla gestione diretta degli impianti con l'apporto delle associazioni sportive.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1976 al 22 dicembre 2008
