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Gli impianti di formazione sportiva di cui alla presente legge nei comuni del Mezzogiorno e loro consorzi, superiori ai 10.000 abitanti, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • 1)impianti all'aperto ad uso multiplo per l'atletica leggera, la pallacanestro, la palla a volo, il tennis, il pattinaggio, la palla a mano e il rugby;
  • 2)palestre coperte di esercizio sportivo, utilizzabili anche per la pallacanestro, la palla a volo, la scherma, il pugilato e la lotta;
  • 3)piscine coperte con dimensioni massime di metri 25 per 15;
  • 4)installazioni, percorsi, attrezzature fisse e mobili, spogliatoi e servizi per le attivita' ricreative e sportive nelle aree di verde pubblico esistenti o in progetto;
  • 5)impianti fissi per il canottaggio e la canoa. L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere data priorita' alle attivita' formative e ricreative, ivi comprese quelle scolastiche. I comuni e i loro consorzi uniformano, ai fini della presente legge, la loro attivita' ai principi del decentramento e della partecipazione di cittadini alla gestione diretta degli impianti con l'apporto delle associazioni sportive.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-27;781~art2 · fonte del testo