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La ripartizione delle somme previste dai progetti speciali per gli impianti sportivi, di intesa con le regioni e gli enti locali, deve essere proporzionale alla popolazione delle singole province interessate e dare priorita' ai comuni e ai loro consorzi e ai quartieri particolarmente popolosi carenti di impianti sportivi di base. Le regioni sono tenute a presentare i programmi di cui alla presente legge entro due mesi dalla richiesta della Cassa per il Mezzogiorno. In caso di inadempienza provvedera' di ufficio la Cassa stessa. Al fine di ottenere una equa ripartizione dei finanziamenti dovra' essere tenuto conto altresi' degli interventi gia' effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di impianti sportivi.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-27;781~art3 · fonte del testo