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La Direzione generale delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad investire per un quinquennio una parte dell'avanzo netto annuale di gestione nella misura di lire due milioni per ciascun anno, a cominciare dall'esercizio 1942-43, mediante decreti del Ministero delle comunicazioni, nella costruzione e arredamento degli edifici postali e telegrafici e nell'ampliamento e adattamento di quelli da acquistarsi.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1840~art1 · fonte del testo