[1]E' data ai Consigli provinciali di Foggia, Bari e Lecce la facolta' di ripartire fra i Comuni serviti dall'Acquedotto, nella rispettiva provincia, una quota non maggiore della meta' del contributo provinciale.
[2]Il riparto fra i Comuni e' stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa; e sui reclami si pronuncia con provvedimento definitivo il Ministero dei Lavori Pubblici.
[3]Contro questo provvedimento e' ammesso soltanto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale pronuncia anche nel merito.
[4]La quota a carico dei Comuni deve inscriversi nelle spese obbligatorie dei bilanci comunali.
Testo vigente dal 7 luglio 1902
