[1]E' data ai Consigli provinciali di Foggia, Bari e Lecce la facolta' di ripartire fra i Comuni serviti dall'Acquedotto, nella rispettiva provincia, una quota non maggiore della meta' del contributo provinciale.

[2]Il riparto fra i Comuni e' stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa; e sui reclami si pronuncia con provvedimento definitivo il Ministero dei Lavori Pubblici.

[3]Contro questo provvedimento e' ammesso soltanto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale pronuncia anche nel merito.

[4]La quota a carico dei Comuni deve inscriversi nelle spese obbligatorie dei bilanci comunali.

Testo vigente dal 7 luglio 1902

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urn:nir:stato:legge:1902-06-26;245~art4 · fonte del testo

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