Art. 13
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2009. 120 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per il funzionamento dell'Istituto Centrale del Restauro e' istituito, presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, il ruolo di cui all'annessa tabella A.
tolto: I gradi superiori all'iniziale del nuovo ruolo sono conferiti al personale riconosciuto meritevole in base alle seguenti norme:
tolto: a) il chimico ed il fisico possono conseguire il grado 9° dopo tre anni di effettivo servizio ed i due gradi successivi dopo altri due periodi di otto anni ciascuno nel grado immediatamente inferiore;
tolto: b) i restauratori dopo sette anni di effettivo servizio possono conseguire il grado 10°; dopo sette anni di effettivo servizio nel grado 10°, possono conseguire il grado 9° e dopo sei anni di permanenza nel 9°, possono pervenire all'8° subordinatamente alla vacanza del posto in quest'ultimo grado.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1240~art13 · fonte del testo