Art. 15
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2009. 145 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno posti a disposizione dell'Istituto Centrale del Restauro:
tolto: a) due insegnanti di Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale o tecnica, per ricerche di laboratorio, con funzioni di assistenti;
tolto: b) un insegnante di disegno appartenente ai ruoli dell'istruzione media scientifica, magistrale o tecnica.
tolto: Gl'insegnanti, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, qualora le prestazioni presso l'Istituto non consentano loro il contemporaneo insegnamento presso le scuole medie, alle quali sono assegnati, saranno collocati fuori ruolo ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, integrato dal R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46, ed avranno diritto di conservare la sede che essi occupano all'atto del collocamento fuori ruolo.
tolto: Il servizio prestato presso l'Istituto e' utile per la promozione al grado di ordinario e per gli ulteriori sviluppi di carriera nel ruolo di appartenenza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1240~art15 · fonte del testo