Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale
Art. 13
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[1]Per il funzionamento dell'Istituto Centrale del Restauro e' istituito, presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, il ruolo di cui all'annessa tabella A.
[2]I gradi superiori all'iniziale del nuovo ruolo sono conferiti al personale riconosciuto meritevole in base alle seguenti norme:
- a)il chimico ed il fisico possono conseguire il grado 9° dopo tre anni di effettivo servizio ed i due gradi successivi dopo altri due periodi di otto anni ciascuno nel grado immediatamente inferiore;
- b)i restauratori dopo sette anni di effettivo servizio possono conseguire il grado 10°; dopo sette anni di effettivo servizio nel grado 10°, possono conseguire il grado 9° e dopo sei anni di permanenza nel 9°, possono pervenire all'8° subordinatamente alla vacanza del posto in quest'ultimo grado.
Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
