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[1]Per il funzionamento dell'Istituto Centrale del Restauro e' istituito, presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, il ruolo di cui all'annessa tabella A.

[2]I gradi superiori all'iniziale del nuovo ruolo sono conferiti al personale riconosciuto meritevole in base alle seguenti norme:

  • a)il chimico ed il fisico possono conseguire il grado 9° dopo tre anni di effettivo servizio ed i due gradi successivi dopo altri due periodi di otto anni ciascuno nel grado immediatamente inferiore;
  • b)i restauratori dopo sette anni di effettivo servizio possono conseguire il grado 10°; dopo sette anni di effettivo servizio nel grado 10°, possono conseguire il grado 9° e dopo sei anni di permanenza nel 9°, possono pervenire all'8° subordinatamente alla vacanza del posto in quest'ultimo grado.

Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1240~art13 · fonte del testo