Art. 15
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[1]Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno posti a disposizione dell'Istituto Centrale del Restauro:
- a)due insegnanti di Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale o tecnica, per ricerche di laboratorio, con funzioni di assistenti;
- b)un insegnante di disegno appartenente ai ruoli dell'istruzione media scientifica, magistrale o tecnica.
[2]Gl'insegnanti, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, qualora le prestazioni presso l'Istituto non consentano loro il contemporaneo insegnamento presso le scuole medie, alle quali sono assegnati, saranno collocati fuori ruolo ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, integrato dal R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46, ed avranno diritto di conservare la sede che essi occupano all'atto del collocamento fuori ruolo.
[3]Il servizio prestato presso l'Istituto e' utile per la promozione al grado di ordinario e per gli ulteriori sviluppi di carriera nel ruolo di appartenenza.
Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
