Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale
Art. 4
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La direzione e l'amministrazione dell'Istituto sono affidate rispettivamente ad un soprintendente di 2ª classe ai monumenti, gallerie, scavi e antichita' e ad un funzionario dell'Amministrazione dell'educazione nazionale di gruppo A e di grado non superiore al 9°.
Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
