Art. 6
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1942 al 16 dicembre 2009. 55 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: II Consiglio tecnico e' convocato dal presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.
tolto: Fatta eccezione per il presidente e per il direttore, gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1240~art6 · fonte del testo