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Alle spese per il funzionamento e per l'incremento dell'Istituto si provvede, a partire dall'esercizio 1939-40:

  • a)con un fondo annuo fisso di L. 235.000 di cui 100.000 saranno prelevate dal capitolo 143 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale;
  • b)con il 20 per cento dei proventi annuali di cui all'articolo precedente;
  • c)con i contributi, lasciti e donazioni che possono essere disposti a favore dello Stato per l'Istituto.

Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 29 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1240~art8 · fonte del testo