Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 1973, n. 23.
Abrogato dal 29 marzo 1973
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Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 1973, n. 23.
Abrogato dal 29 marzo 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1939 al 29 marzo 1973. 77 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Alle spese per il funzionamento e per l'incremento dell'Istituto si provvede, a partire dall'esercizio 1939-40:
tolto: a) con un fondo annuo fisso di L. 235.000 di cui 100.000 saranno prelevate dal capitolo 143 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale;
tolto: b) con il 20 per cento dei proventi annuali di cui all'articolo precedente;
tolto: c) con i contributi, lasciti e donazioni che possono essere disposti a favore dello Stato per l'Istituto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 1973, N. 23
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1240~art8 · fonte del testo