Art. 9
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[1]Per l'insegnamento del restauro e' svolto presso l'Istituto un corso triennale, al cui termine e' rilasciato a coloro che avranno sostenuto con esito favorevole le relative prove, un diploma di idoneita' all'esercizio della professione di restauratore.
[2]E' svolto inoltre presso l'Istituto un corso annuale di perfezionamento, al termine del quale sara' rilasciato il relativo attestato.
[3]Col regolamento da emanare con decreto Reale, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate le condizioni di ammissione ai due corsi, i programmi e gli orari d'insegnamento, le norme relative agli esami ed alla equipollenza dei titoli rilasciati a norma del presente articolo, nonche' quelle per il conferimento e la retribuzione degli incarichi d'insegnamento.
Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
