Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per l'insegnamento del restauro e' svolto presso l'Istituto un corso triennale, al cui termine e' rilasciato a coloro che avranno sostenuto con esito favorevole le relative prove, un diploma di idoneita' all'esercizio della professione di restauratore.

[2]E' svolto inoltre presso l'Istituto un corso annuale di perfezionamento, al termine del quale sara' rilasciato il relativo attestato.

[3]Col regolamento da emanare con decreto Reale, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate le condizioni di ammissione ai due corsi, i programmi e gli orari d'insegnamento, le norme relative agli esami ed alla equipollenza dei titoli rilasciati a norma del presente articolo, nonche' quelle per il conferimento e la retribuzione degli incarichi d'insegnamento.

Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1240~art9 · fonte del testo