Credito agevolato al commercio

Art. 3 — Tassi di interesse Durata e limite massimo dei finanziamenti

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Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento, previsti dall'articolo 2 della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 50 per cento del tasso di riferimento. Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Allo scopo di porre gli istituti in condizione di applicare i tassi di interesse, di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, e' autorizzato a concedere agli istituti di credito abilitati, un contributo posticipato annuo, commisurato, in quota costante, in relazione alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento esistente al momento della stipula e la rata di ammortamento, a carico dell'impresa, calcolata al tasso di interesse agevolato di cui al primo comma del presente articolo. Per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il Ministro di cui al precedente comma e' altresi' autorizzato a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato. Il periodo di utilizzo non puo' essere superiore ad un anno. Il contributo e' concesso per le operazioni stipulate entro un anno dalla data di comunicazione dell'ottenuto beneficio da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso. La durata dei finanziamenti non puo' essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, a 15 anni. La durata delle operazioni e' ridotta a 7 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili, relative ai locali di vendita e di magazzino gia' esistenti e destinati a opere murarie di rinnovo e di adattamento dei locali in proprieta'. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte. I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), e l'importo di lire 150 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 3). Per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso l'importo e' elevato a lire 250 milioni. Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono cumulabili con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Testo in vigore dal 5 novembre 1975 al 28 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art3 · fonte su Normattiva