Credito agevolato al commercio

Art. 3 — Tassi di interesse Durata e limite massimo dei finanziamenti

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Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento, previsti dall'articolo 2 della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 50 per cento del tasso di riferimento. Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Allo scopo di porre gli istituti in condizione di applicare i tassi di interesse, di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, e' autorizzato a concedere agli istituti di credito abilitati, un contributo posticipato annuo, commisurato, in quota costante, in relazione alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento esistente al momento della stipula e la rata di ammortamento, a carico dell'impresa, calcolata al tasso di interesse agevolato di cui al primo comma del presente articolo. Per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il Ministro di cui al precedente comma e' altresi' autorizzato a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato. Il periodo di utilizzo non puo' essere superiore ad un anno. Il contributo e' concesso, compiuti gli accertamenti di cui al numero 3) del quinto comma dell'articolo 6, per le operazioni stipulate entro un anno dalla data della proposta di concessione del contributo medesimo da parte del comitato di cui al secondo comma del citato articolo 6. Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso. Ove a seguito dei predetti accertamenti non avesse luogo la concessione del contributo oppure ove, trascorsi due anni dalla predetta proposta, da parte del comitato non sia perfezionato il decreto di concessione, l'operazione si intende effettuata a tasso ordinario. Per ciascun membro del comitato di cui al comma precedente, e' prevista la designazione di un supplente che interviene in caso di assenza del titolare. La durata dei finanziamenti non puo' essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, a 15 anni. La durata delle operazioni e' ridotta a 7 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili, relative ai locali di vendita e di magazzino gia' esistenti e destinati a opere murarie di rinnovo e di adattamento dei locali in proprieta'. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte. 3 I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), e l'importo di lire 150 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 3). 3 Per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso l'importo e' elevato a lire 250 milioni. Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono cumulabili con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 luglio 1981, n. 414, convertito con modificazioni dalla L. 2/10/1981, n. 544

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Il D.L. 31 luglio 1981, n. 414, convertito con modificazioni dalla L. 2/10/1981, n. 544 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Sono raddoppiati gli importi massimi dei finanziamenti a tasso agevolato stabiliti dall'art. 3, commi nono e decimo, della legge 10 ottobre 1975, n. 517".

Testo in vigore dal 4 ottobre 1981 al 4 dicembre 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art3 · fonte su Normattiva