Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ordinamento giudiziario - In genere - Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio - Estensione ai giudici di pace delle misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, del diritto al lavoro, a una retribuzione proporzionata e dignitosa, dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, della riserva di legge sull'ordinamento giudiziario e la magistratura, del principio del giusto processo, del contraddittorio, della terzietà e dell'imparzialità del giudice - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 165001).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Lanciano con riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 36, primo comma, 38, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE, alle clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nonché in relazione agli artt. 1, 2, 4, 12, 24 ed E della Carta sociale europea - degli artt. da 1 a 33 del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui tali disposizioni sono estese ai giudici di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, dell'art. 5 della legge n. 57 del 2016, laddove affida il coordinamento dell'ufficio del Giudice di pace al presidente del Tribunale, dell'art. 11, comma 4- ter , della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui stabilisce che l'importo di euro 72.000 lordi annui costituisca il tetto massimo e non la retribuzione lorda annuale comunque spettante al giudice di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, dell'art. 119 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui riconosce ai magistrati onorari un contributo economico inadeguato per il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria nei mesi di marzo-maggio 2020, dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, laddove non estende anche ai Giudici di pace la procedura di stabilizzazione e di superamento del precariato prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, degli artt. 42, comma 2, e 83 del d.l. n. 18 del 2020, dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, dell'art. 14, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertiti, in combinato disposto, nella parte in cui «hanno paralizzato e paralizzano l'attività giurisdizionale di questo giudice di pace» nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Le disposizioni censurate non hanno collegamento con l'oggetto del giudizio principale, costituito da una pretesa risarcitoria di un danno da circolazione stradale.
sentenza 31/2022massima n. 44737 Riguarda ancheart. 42 Decreto Cura Italiaart. 119 Decreto Cura Italiaart. 3 d.l. 28/2020art. 14 Decreto Rilancioart. 1 d.lgs. 116/2017art. 2 d.lgs. 116/2017e altri 34
Ordinamento giudiziario - In genere - Misure, adottate con decreto-legge, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione dei termini processuali e proroga dei termini previsti per la scadenza dello stato di emergenza - Contabilità speciali incidenti sull'esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale e sull'organizzazione e l'attività degli uffici giudiziari - Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza, violazione dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica, e di quelli, anche comunitari, dell'indipendenza del giudice e del giusto processo - Carente e contraddittoria descrizione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 165001).
Sono dichiarate inammissibili, per carente e contraddittoria descrizione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Lanciano in riferimento agli artt. 77, 97, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE - degli artt. 42, comma 2, 83 e 87 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nonché degli artt. 1 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, come conv., dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, come conv., e dell'art. 263 del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella parte in cui, con riferimento al periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, prescrivono misure limitative dello svolgimento delle udienze, anche nel settore civile, a seguito della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il rimettente non dà adeguatamente conto dell'evoluzione della disciplina dello svolgimento delle udienze civili tra la "prima" e la "seconda" fase dell'emergenza pandemica, limitandosi a riferire in maniera generica, nonostante gli articolati provvedimenti organizzativi del presidente del Tribunale, l'impossibilità di svolgere l'udienza istruttoria nel giudizio principale per la sola ragione della mancanza di appositi strumenti informatici nell'ufficio, senza tener conto del più articolato quadro normativo della disciplina emergenziale del processo civile e delle possibili opzioni. ( Precedenti: S. 114/2021 - mass. 43914; O. 59/2019 - mass. 40499; O. 136/2018 - mass. 41368; O. 88/2017 - mass. 39450; O. 92/2015 - mass. 38385 ).
sentenza 31/2022massima n. 44738 Riguarda ancheart. 42 Decreto Cura Italiaart. 87 Decreto Cura Italiaart. 1 d.l. 19/2020art. 3 d.l. 28/2020art. 263 Decreto Rilancioart. 4 d.l. 19/2020
Processo penale - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Svolgimento delle udienze penali con collegamento telematico a distanza - Esclusione, mediante decreto-legge, dell'accesso da remoto, salvo consenso delle parti, per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e per quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti - Denunciata violazione della funzione legislativa esercitata dalle Camere e dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Spoleto in riferimento agli artt. 70 e 77 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. d ), del d.l. n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 70 del 2020, nella parte in cui, introducendo l'ultimo periodo nel comma 12- bis dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020, ha stabilito che, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 luglio 2020, «la modalità ordinaria di partecipazione all'udienza penale fosse quella "in presenza"». All'atto della rimessione, il giudice a quo non poteva più fare applicazione della disposizione censurata - che, nel ripristinare la regola generale delle udienze penali in presenza, prevedeva la possibilità per le parti di esprimere il consenso per l'udienza da remoto al fine di ridurre la diffusione del contagio da COVID-19 - in quanto non ha assolto per tempo, ovvero, come si ricava da ragioni di ordine sistematico e da una lettura costituzionalmente orientata, prima dell'udienza nel corso della quale le questioni sono state sollevate, all'obbligo di interpello previsto dal citato art. 83, comma 12- bis, così consumando qualsiasi suo potere al riguardo. ( Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2016; ordinanze n. 214 del 2018 e n. 35 del 1998 ). La garanzia del diritto di difesa richiede che le parti, e in particolare l'imputato, debbano essere informate con ragionevole anticipo della data, dell'ora e delle modalità di svolgimento dell'udienza, così da esprimere il loro eventuale consenso alla partecipazione alla medesima udienza da remoto.
sentenza 96/2021massima n. 43820 Riguarda ancheart. 3 d.l. 28/2020
Rilevanza della questione incidentale - Censura di norme processuali incidenti su procedimenti penali pendenti nella fase del dibattimento - Efficacia di una pronuncia di accoglimento sulla estinzione dei reati, per cui si procede nei giudizi a quibus, per decorrenza del termine di prescrizione - Sussistenza.
Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 4 e 9, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui rispettivamente dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lett. g ), del medesimo art. 83 del d.l. n.18 del 2020 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Le questioni sono state sollevate nell'ambito di procedimenti penali pendenti nella fase del dibattimento, nei quali, qualora le disposizioni censurate fossero ritenute costituzionalmente illegittime, i rimettenti dovrebbero dichiarare l'estinzione dei reati per essere decorso il termine massimo di prescrizione; laddove, invece, applicando la sospensione di tale termine come previsto dalle disposizioni censurate, non sarebbe maturata la prescrizione dei reati.
Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia - Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 - Denunciata violazione del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate dai Tribunali di Paola, Spoleto, Roma e Crotone in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020. Le medesime questioni sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 278 del 2020. ( Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020 ).
Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia - Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 - Denunciata violazione del principio, anche convenzionale, di irretroattività della legge penale sfavorevole - Questioni analoghe ad altre già ritenute inammissibili - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Spoleto, Roma e Crotone in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020. Le questioni sono analoghe a quelle già scrutinate - e ritenute inammissibili - nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2020. I rimettenti, pur consapevoli della natura sostanziale che l'istituto della prescrizione riveste nell'ordinamento italiano, hanno omesso di chiarire in quali termini il parametro convenzionale evocato offrirebbe una protezione del principio di legalità maggiore di quella dell'art. 25, secondo comma, Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020 ).
Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia - Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 - Termine massimo fissato in base alle misure organizzative adottate dal capo dell'ufficio giudiziario, comunque non oltre il 30 giugno 2020 - Denunciata violazione del principio, anche convenzionale, di irretroattività della legge penale sfavorevole - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Paola in riferimento all'art. 117, primo comma, della Cost, in relazione all'art. 7 CEDU, dell'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020. Il rimettente ha replicato argomentazioni identiche a quelle svolte nei confronti del comma 4 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 - già scrutinato nel senso della inammissibilità -, pertanto non chiarendo, anche in questo caso, in quali termini il parametro convenzionale interposto offrirebbe una protezione del principio di legalità più estesa di quella dell'art. 25, secondo comma, Cost.
Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia - Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 - Termine massimo fissato in base alle misure organizzative adottate dal capo dell'ufficio giudiziario, comunque non oltre il 30 giugno 2020 - Violazione del principio di legalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della irretroattività della legge penale sfavorevole, l'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lette. g ), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. A differenza del comma 4 - già scrutinato nel senso della non fondatezza, in quanto àncora la sospensione del termine di prescrizione a presupposti compiutamente definiti nei precedenti commi 1 e 2, talché la fattispecie è sufficientemente determinata per legge -, la formulazione testuale della norma censurata dal Tribunale di Roma fa riferimento al precedente comma 7, lett. g), che contiene un rinvio alle misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari sono facoltizzati ad adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; misure che possono consistere in una serie di prescrizioni tra cui il rinvio delle udienze, facoltà questa che solo genericamente è delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire. In tale quadro, questa normativa speciale e temporanea introduce sì una fattispecie di rilievo processuale, ma da essa conseguono significativi effetti di natura sostanziale. All'eventuale provvedimento generale del capo dell'ufficio, che risponde a esigenze organizzative legate all'andamento della pandemia, la norma censurata riconnette l'effetto in malam partem recato dalla previsione della sospensione del decorso del termine di prescrizione nel caso di rinvio del processo - sia pure non oltre il 30 giugno 2020 -, determinando così un allungamento complessivo del termine entro il quale la fattispecie estintiva della punibilità si realizza. Per la sua valenza sostanziale, pur mediata dalla regola processuale, tale previsione normativa ricade comunque nell'area di applicazione del principio di legalità, il quale richiede che essa, incidendo sulla punibilità del reato, sia determinata nei suoi elementi costitutivi sì da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2020 e n. 115 del 2018; ordinanza n. 24 del 2017 ). La concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesto difetto di ragionevolezza o proporzionalità. È infatti il legislatore che - secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati - valuta l'affievolimento progressivo dell'interesse della collettività alla punizione del comportamento penalmente illecito e determina quando il decorso del tempo, in riferimento ad ogni fattispecie di reato, ne comporti l'estinzione. ( Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020 ).
Procedimento civile - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Svolgimento dell'udienza in collegamento da remoto - Obbligo, mediante decreto-legge, della presenza del giudice nell'ufficio giudiziario - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento, carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, violazione del diritto alla salute, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Intervenuta applicazione, da parte del rimettente, della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per avere il rimettente già fatto applicazione della disposizione censurata, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Mantova in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost. - dell'art. 83, comma 7, lett. f ), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. nella legge n. 27 del 2020, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c ), del d.l. n. 28 del 2020, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 70 del 2020, secondo cui lo svolgimento mediante collegamento da remoto dell'udienza civile, che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. L'ordinanza di rimessione riferisce che l'udienza del giudizio a quo si è già svolta proprio con le modalità di trattazione stabilite dalla norma censurata, e cioè con la partecipazione dei difensori collegati da remoto dai loro studi professionali o dalle loro abitazioni e con la presenza del giudice, invece, nell'ufficio giudiziario. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale che abbia ad oggetto una disposizione della quale il giudice rimettente ha già fatto applicazione . ( Precedenti citati: ordinanze n. 176 del 2011 e n. 300 del 2009 ).
Riguarda ancheart. 3 d.l. 28/2020
Procedimento civile - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Svolgimento dell'udienza in collegamento da remoto - Obbligo della presenza del giudice nell'ufficio giudiziario - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento, violazione del diritto alla salute, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Ius superveniens - Necessità di un nuovo esame della perdurante sussistenza della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Mantova ed al Tribunale di Pavia per un nuovo esame, alla luce dello ius superveniens , della perdurante sussistenza della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost. - dell'art. 83, comma 7, lett. f ), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, e come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c ), del d.l. n. 28 del 2020, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 70 del 2020, secondo cui lo svolgimento mediante collegamento da remoto dell'udienza civile, che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. La modificazione normativa introdotta dall'art. 23, comma 7 del d.l. n. 137 del 2020 - secondo cui, in deroga al disposto dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34 del 2020, conv. nella legge n. 77 del 2020, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario -, applicabile ai giudizi a quibus allorché saranno riassunti, appare orientata nella stessa direzione dell'ordinanza di rimessione, con un effetto che potrebbe essere ritenuto suscettibile di emendare i vizi denunciati dai rimettenti. ( Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018; ordinanza n. 185 del 2020 ).
Riguarda ancheart. 3 d.l. 28/2020
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetti estranei al giudizio a quo e non titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale in esso dedotto - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.
Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi di N. S. e altri nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, come conv. Tali soggetti non sono parti dei giudizi principali, né sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale ivi dedotto. Secondo la giurisprudenza costituzionale, i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 del 2019, n. 98 del 2019, n. 217 del 2018, n. 180 del 2018, n. 77 del 2018, n. 70 del 2015 e n. 33 del 2015 ).
Procedimento davanti alla Corte costituzionale - Amici curiae - Opinioni scritte dall'Associazione "Italiastatodidiritto" e dall'Associazione forense "Unione camere penali italiane" (UCPI) - Idoneità ad offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto alla Corte costituzionale, anche in ragione della sua complessità - Ammissibilità.
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., sono ammesse - con decreto del Presidente della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 4- ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - le opinioni scritte dall'Associazione "Italiastatodidiritto" e dall'Associazione forense "Unione camere penali italiane" (UCPI), in qualità di amici curiae , per la loro idoneità ad offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto alla Corte, anche in ragione della sua complessità.
Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali - Sospensione del termine di prescrizione nello stesso arco di tempo - Applicabilità ai processi aventi ad oggetto reati commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione censurata - Denunciata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siena in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020, che - con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - dispone la sospensione del termine di prescrizione del reato anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020. La norma censurata rientra nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'art. 159 cod. pen., la quale, essendo anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus , non contrasta con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole. Inoltre, la breve durata della sospensione dei processi, e quindi del decorso della prescrizione, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo. Sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è infine giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria. ( Precedente citato: sentenza n. 24 del 2014 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto alla gravità del reato. Nell'esercizio di tale discrezionalità, il legislatore opera un bilanciamento tra valori di rango costituzionale: da una parte, l'esigenza che i comportamenti in violazione della legge penale siano perseguiti e che le vittime dei reati siano tutelate; dall'altra, l'interesse dell'imputato ad andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso del tempo, in considerazione dell'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019, n. 115 del 2018, n. 24 del 2017, n. 45 del 2015, n. 143 del 2014, n. 23 del 2013, n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971; ordinanza n. 337 del 1999 ).
Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali - Proroga all'11 maggio 2020 - Sospensione del termine di prescrizione nello stesso arco di tempo - Applicabilità ai processi aventi ad oggetto reati commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione censurata - Denunciata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Roma e di Spoleto in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020 e dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 40 del 2020 che - con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - rispettivamente dispongono la sospensione del termine di prescrizione del reato, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e prorogano all'11 maggio 2020 gli effetti di tale sospensione. La sospensione (e la successiva proroga) disposte dalle norme censurate rientrano nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'art. 159 cod. pen., la quale, essendo anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus , non contrasta con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole. Inoltre, la breve durata della sospensione dei processi, e quindi del decorso della prescrizione, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo. Sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è infine giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria. ( Precedente citato: sentenza n. 24 del 2014 ).
Riguarda ancheart. 36 d.l. 23/2020
Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali - Proroga all'11 maggio 2020 - Sospensione del termine di prescrizione nello stesso arco di tempo - Applicabilità ai processi aventi ad oggetto reati commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione censurata - Denunciata violazione dei principi convenzionale ed europeo di irretroattività della legge penale sfavorevole al reo - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Spoleto in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU e dal Tribunale di Roma in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU e all'art. 49 CDFUE - dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020 e dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 40 del 2020, che - con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - rispettivamente dispongono la sospensione del termine di prescrizione del reato, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e prorogano all'11 maggio 2020 gli effetti di tale sospensione. I rimettenti non indicano in che termini il parametro convenzionale offrirebbe una protezione del principio di legalità maggiore di quella dell'art. 25, secondo comma, Cost., considerato che nell'interpretazione della Corte di Strasburgo l'istituto della prescrizione ha natura processuale, mentre invece la giurisprudenza costituzionale ne afferma la natura sostanziale. Quanto all'evocato parametro europeo, il rimettente - pur chiamato a pronunciarsi su un reato di calunnia, il quale, all'evidenza, non ricade nell'ambito di attuazione del diritto dell'Unione europea - nulla argomenta in proposito. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019, n. 230 del 2012 e n. 282 del 2010 ). La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo. ( Precedente citato: sentenza n. 254 del 2020 ).
Riguarda ancheart. 36 d.l. 23/2020