Art. 33-bis rilancio — Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali
Su richiesta dell'assicurato i termini di validita' dei contratti di assicurazione obbliga-toria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilita' civile verso terzi per l'attivita' pirotecnica, in scadenza ((dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021)), sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facolta' contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.
Testo vigente dal 25 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva