[1]Negli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli affari, possono essere nominati commissari aggiunti, osservando il disposto dell'art. 27, primo capoverso, e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

[2]Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha tutti i poteri attribuiti ai commissari dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e da tutte le altre norme che la completano.

[3]La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene fatta dal commissario.

Testo vigente dal 18 agosto 1930

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 13/1985

    Questione infondata
    23 gennaio 1985

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 102, 103, 104, 105 e VI disp. trans. Cost., degli artt. 27 e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, censurati in quanto, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, non è stata prevista una ratifica da parte dello stesso Consiglio superiore della magistratura dell'incarico di giudice degli usi civici conferito a magistrato ordinario da altro organo. Infatti, una pronuncia della Corte avente ad oggetto - come quella che si richiede - la legittimazione del giudice che ha emesso la sentenza da cui trae titolo l'esecuzione, essendo la sentenza medesima assistita dalla forza del giudicato, non produrrebbe alcun effetto nel processo di esecuzione a quo. - S. n. 73/1970.

    Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 108 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078~art1 · fonte del testo