[1]Negli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli affari, possono essere nominati commissari aggiunti, osservando il disposto dell'art. 27, primo capoverso, e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
[2]Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha tutti i poteri attribuiti ai commissari dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e da tutte le altre norme che la completano.
[3]La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene fatta dal commissario.
Testo vigente dal 18 agosto 1930
